Il 19 marzo scorso la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha approvato la nuova legge vaticana sulla protezione del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno e dei diritti connessi. La normativa – riferisce un articolo de L’Osservatore Romano a cura di Carlo Carrieri e Sergio F. Aumenta – è stata resa necessaria dall’evoluzione tecnologica in atto, nel cui contesto la tutela del diritto di autore e dei diritti connessi è stata messa significativamente alla prova. Infatti, se da un lato la maggiore facilità di diffusione dei dati rende sempre più accessibile il patrimonio delle informazioni in ogni parte del mondo, favorendo la stessa opera evangelizzatrice, dall’altro richiede una maggiore attenzione per garantire l’integrità dei contenuti, soprattutto quando questi facciano riferimento all’insegnamento evangelico o al magistero ecclesiastico.
Per questo la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento della legge n. XII, approvata da Giovanni XXIII il 12 gennaio 1960, che finora regolava la materia del diritto di autore nello Stato. Quella legge vaticana, a parte poche particolarità, aveva recepito la legge italiana n. 633 del 1941, con le modificazioni intervenute fino a quel momento. La nuova legge sul diritto di autore, che non ha voluto distaccarsi dal criterio già adottato in precedenza, recepisce nello Stato della Città del Vaticano la normativa vigente in Italia ma, a differenza della legge del 1960, è stato opportunamente previsto che i futuri adeguamenti della fonte italiana si intenderanno automaticamente recepiti senza bisogno di ulteriori atti formali. La recezione automatica, tuttavia, avviene con i consueti limiti previsti dalla Legge sulle fonti del diritto (del 1° ottobre 2008, n. lXXI). Tali limiti trovano applicazione nel caso di norme contrarie ai precetti di diritto divino o ai principi generali del diritto canonico, o alle norme dei Patti Lateranensi con le successive modificazioni, oppure a quelle di altri accordi internazionali e qualora, in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente nello Stato della Città del Vaticano, le norme della legislazione italiana non risultassero applicabili.
In particolare, si tiene in grande conto l’esigenza della diffusione dei testi originali del Magistero, che ogni privato ha la possibilità di scaricare liberamente dal sito internet della Santa Sede e di diffondere, purché non ne tragga profitto economico. Tale disposizione, che rappresenta una peculiarità della disciplina vaticana rispetto a quella italiana, consente di tutelare non solo i diritti di diffusione e riproduzione, ma soprattutto l’originalità e integrità dei testi del Magistero che, pertanto, è giuridicamente illecito (oltre che eticamente riprovevole) modificare.
In questo modo la Santa Sede avrebbe il diritto di chiedere a un editore (anche su internet) la correzione o la rimozione di un documento del Magistero che sia stato pubblicato a scopo commerciale, senza autorizzazione, oppure con errori o modifiche del testo. Scopo della legge non è quindi di sottrarre alla libera fruibilità personale i testi del Magistero, che continueranno a essere disponibili per attività non lucrative, ma di proteggerne l’integrità e in definitiva l’autenticità dei contenuti. La nuova norma introduce inoltre l’espressa tutela degli scritti e dei discorsi del Pontefice e regolamenta i criteri di gestione della sua immagine e della voce (che continueranno a essere affidati, come già avviene, rispettivamente alla Libreria Editrice Vaticana, al Centro Televisivo Vaticano e alla Radio Vaticana) rispondendo in tal modo a una viva esigenza di protezione da abusi ed utilizzi non appropriati.
Una novità della legge ora approvata è la creazione della Commissione per la proprietà intellettuale, che è stata da più parti ritenuta necessaria per discutere le questioni più importanti e favorire il coordinamento necessario tra le amministrazioni vaticane.
(da: http://www.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=474124)